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Volo internazionale cancellato? Ecco come chiedere un rimborso, e quando ne hai diritto

Il Regolamento europeo tutela molti passeggeri in caso di cancellazione del volo. Ecco quando si applica e quali sono le opzioni previste dalla normativa.

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Voli cancellati iStock

Un volo internazionale cancellato può mandare all’aria una vacanza o un viaggio di lavoro nel giro di pochi minuti. In queste situazioni, molti passeggeri accettano il primo collegamento disponibile senza sapere che la normativa europea riconosce una serie di diritti ben precisi. A seconda dei casi, è possibile ottenere il rimborso del biglietto, essere riprotetti su un volo alternativo oppure ricevere una compensazione economica. Tutto dipende dalle circostanze che hanno portato alla cancellazione e dalle modalità con cui la compagnia aerea comunica il disservizio.

Quando il Regolamento europeo protegge i passeggeri

Il riferimento è il Regolamento (CE) n. 261/2004, che tutela i passeggeri in partenza da un aeroporto dell’Unione europea, indipendentemente dalla destinazione o dalla compagnia aerea. Le stesse regole si applicano anche ai voli in arrivo nell’Unione da un Paese extra UE, purché siano operati da una compagnia comunitaria e i diritti previsti dalla normativa del Paese di partenza non siano già stati riconosciuti.

Chi vola da uno Stato extra UE verso l’Europa con un vettore non comunitario, invece, non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo. In questi casi trovano applicazione la normativa del Paese di partenza e le condizioni previste dal contratto di trasporto.

Per beneficiare delle tutele è necessario avere una prenotazione confermata e presentarsi al check-in entro i tempi indicati dalla compagnia aerea oppure, in assenza di istruzioni specifiche, almeno 45 minuti prima dell’orario di partenza.

Rimborso del biglietto o volo alternativo: cosa puoi scegliere

La cancellazione del volo non obbliga il passeggero ad accettare la soluzione proposta dalla compagnia aerea. Il Regolamento europeo riconosce infatti la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Chi decide di rinunciare al viaggio può richiedere il rimborso della tratta non effettuata. In alternativa, è possibile essere riprotetti sul primo volo disponibile oppure scegliere una nuova partenza in una data successiva.

Durante l’attesa, inoltre, il vettore è tenuto a garantire l’assistenza prevista dalla normativa. Se il nuovo volo parte dopo diverse ore, il passeggero ha diritto, tra le altre cose, a pasti e bevande. Se la partenza viene rinviata al giorno successivo, la compagnia deve fornire anche la sistemazione in albergo e il trasferimento da e verso l’aeroporto.

Quando spetta anche la compensazione economica

Oltre al rimborso del biglietto o al volo alternativo, in determinate circostanze è prevista anche una compensazione pecuniaria. L’importo varia in base alla distanza della tratta e può andare da 250 a 600 euro.

La compensazione, però, non è automatica. La compagnia aerea non è tenuta a riconoscerla se dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse oppure problemi improvvisi e imprevedibili legati alla sicurezza del volo.

Lo stesso vale quando il passeggero riceve un preavviso sufficiente oppure gli viene offerto un volo alternativo che rispetta le condizioni stabilite dal Regolamento europeo.

Prima di rinunciare al rimborso o accettare la soluzione proposta dal vettore, è quindi opportuno verificare se il proprio volo rientra tra quelli coperti dalla normativa. Nel caso dei collegamenti internazionali, infatti, i diritti dei passeggeri possono variare in base all’aeroporto di partenza e alla compagnia che opera il volo.

Come chiedere il rimborso per un volo internazionale cancellato

Per ottenere il rimborso è necessario presentare la richiesta direttamente alla compagnia aerea che ha cancellato il volo. La domanda deve essere inoltrata seguendo le modalità previste dal vettore, allegando i documenti relativi alla prenotazione e al viaggio. Se ricorrono i presupposti previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il passeggero può chiedere il rimborso del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.