Arriva il reato di intelligenza artificiale insicura: fino a 10 anni di carcere se la usi in questo modo
In Italia entra in vigore il reato di intelligenza artificiale insicura. Previste pene severe e carcere fino a 10 anni, ma solo in questi casi.

Mentre negli Stati Uniti la gestione dell’intelligenza artificiale è ormai in mano alle stesse Big Tech, in Europa la regolamentazione la fa da padrona. Soprattutto in Italia, come dimostra il nuovo reato di intelligenza artificiale “insicura”.
Operativo dal 30 settembre, prevede sanzioni pesanti per chiunque utilizzi o sviluppi senza le dovute garanzie i modelli IA. Addirittura la reclusione fino a 10 anni, anche se solo in alcuni casi.
- Cosa prevede il nuovo reato di intelligenza artificiale insicura
- Quando si rischia fino a 10 anni di carcere
- Punibili anche in caso di deepfake
- Europa e Italia puntano sulla regolazione, meno gli Stati Uniti
Cosa prevede il nuovo reato di intelligenza artificiale insicura
Introdotto con l’articolo 12 del D.Legs 160/2026, il nuovo delitto ora previsto all’articolo 437-bis del Codice Penale punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza e la mancanza di sorveglianza umana sui sistemi di intelligenza artificiale classificati ad alto rischio.
Ossia quelli così descritti dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) nell’Allegato III: per intenderci, i sistemi impiegati per la selezione del personale, oppure per l’accesso a servizi pubblici fondamentali e creditizi.
Tutti sistemi insomma che non devono essere “insicuri”, cioè senza le protezioni adeguate. Infatti, vengono perseguite in via primaria condotte gravi come la mancata adozione di misure di protezione adeguate già nelle fasi di progettazione, produzione, addestramento e immissione del sistema sul mercato. Anche se in precisi casi.
Quando si rischia fino a 10 anni di carcere
E qui il punto nevralgico del reato. Qualora venga accertata l’omissione delle misure di sicurezza o della sorveglianza nei sistemi ad alto rischio, la pena base prevede il carcere da 1 a 5 anni, “quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale“.
Scatta l’aumento della pena da 2 a 8 anni se “dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato“, mentre “se si altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio” la pena va da 2 a 6 anni.
Infine il massimo della pena: “qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni“.
La norma tiene conto anche del grado di responsabilità soggettiva: se l’omissione delle protezioni tecniche è imputabile a colpa grave anziché a dolo, la pena può subire una riduzione da un terzo a un sesto.
Punibili anche in caso di deepfake
Tanto per allinearsi anche alle nuove disposizioni entrate in vigore ad agosto, il decreto aggiorna anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).
Alle aziende coinvolte si applicano sanzioni sia pecuniarie che interdittive, estese sia ai reati di cui all’articolo 437-bis del Codice Penale, sia al reato di deepfake disciplinato dall’articolo 612-quater del Codice Penale, che sanziona la diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante l’uso di intelligenza artificiale.
Il testo è chiaro: chi “cagiona un danno ingiusto ad una persona“, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, prodotti falsificati o alterati con l’IA (immagini, video o voci) in modo da “indurre in inganno sulla loro genuinità“, viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Europa e Italia puntano sulla regolazione, meno gli Stati Uniti
Sempre più dunque il Vecchio Continente e il Bel Paese cercano di porre paletti agli abusi dell’intelligenza artificiale, forse anche per evitare di finire come gli Stati Uniti, dove la vera priorità è quella di sostenere la corsa del settore.
La stessa amministrazione Trump (creatrice nel nuovo termine “Super Intelligenza”) sta infatti evitando l’introduzione di regole rigide, scegliendo piuttosto di promuovere l’autoregolamentazione tra le grandi imprese del comparto.
In pratica di seguire la proposta del CEO di Nvidia, Jensen Huang. In occasione della conferenza Salesforce, il manager ha ribadito la sua posizione secondo cui non servono nuove leggi, bensì un impegno diretto delle aziende nell’impostare limiti e controlli interni.
Infatti già alcune Big Tech hanno scelto di rinviare o bloccare il lancio dei propri modelli a seguito dei test sulla sicurezza. La stessa Nvidia sta affiancando gli operatori con nuove soluzioni software dedicate alla protezione e alla gestione dei rischi.
Una mossa, questa, che conferma come la tecnologia non sia in grado di autogestirsi senza strumenti adeguati.
FAQ
È il delitto introdotto dall’articolo 437-bis del Codice Penale per chi omette misure di sicurezza o sorveglianza umana nei sistemi IA ad alto rischio, soprattutto quando mancano protezioni adeguate in progettazione, addestramento o messa sul mercato.
La pena più alta scatta se dall’omissione delle misure di sicurezza deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato: in quel caso la reclusione va da 3 a 10 anni. In altri casi la pena può variare da 1 a 5 anni o da 2 a 8.
Cambia eccome: se l’omissione delle misure di protezione dipende da colpa grave e non da dolo, la pena può essere ridotta da un terzo a un sesto. La norma distingue quindi tra condotte volontarie e responsabilità meno intenzionali.
Sono quelli indicati dall’AI Act europeo, come i sistemi usati per selezionare personale o per decidere l’accesso a servizi pubblici e creditizi. In questi casi servono garanzie tecniche e controllo umano più rigorosi.



















