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Stretta sul telemarketing: così la legge prova a fermare offerte ingannevoli e truffe

Stretta sulle chiamate per luce e gas: i contratti ottenuti senza consenso diventano nulli e cambia la difesa contro le truffe telefoniche

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Decreto bollette, telefonate ingannevoli iStock

Ebbene sì: il Decreto Bollette è diventato legge e, oltre agli interventi economici per famiglie e imprese, introduce una stretta significativa sulle modalità con cui vengono proposte le offerte di luce e gas. Tra le novità più rilevanti c’è un cambio nelle regole del telemarketing, che negli ultimi anni è stato spesso al centro di segnalazioni e criticità.

Da ora, le aziende non possono più contattare i consumatori senza una richiesta o un consenso esplicito, e i contratti conclusi attraverso chiamate non autorizzate possono essere considerati nulli. Una misura che punta a ridurre le pratiche scorrette e a limitare il fenomeno delle offerte ingannevoli legate alle forniture energetiche.

Telemarketing: richieste e consenso

Sì, perché il decreto interviene in modo diretto sulle pratiche di telemarketing nel settore energia, modificando l’articolo 51 del Codice del Consumo e introducendo limiti più stringenti alle modalità di contatto con i consumatori.

Come accennavamo, il primo punto riguarda il divieto di contatti non richiesti: ciò significa che le aziende non possono più proporre contratti di luce e gas tramite chiamate o messaggi se il consumatore non ha effettuato una richiesta diretta attraverso i canali ufficiali.

Un secondo elemento centrale è il tema del consenso: se non c’è una richiesta da parte del cliente, infatti, deve esserci almeno lo «specifico consenso a ricevere proposte commerciali», cosa che introduce un modello basato sull’autorizzazione preventiva, superando di fatto le logiche precedenti. Il passaggio più rilevante riguarda però i contratti.

La validità dei contratti

La nuova legge, difatti, introduce un passaggio decisivo sul piano giuridico: i contratti di luce e gas conclusi tramite contatti non autorizzati possono essere considerati nulli, proprio perché violano le nuove disposizioni sul consenso. In sostanza, se non c’è stata un’autorizzazione, l’intero processo di vendita viene ritenuto viziato alla base.

Pertanto, l’accordo non produce effetti e può essere contestato proprio perché nato da una pratica vietata. Logicamente, la nullità rafforza la posizione del consumatore, che può opporsi a forniture attivate dopo telefonate poco chiare e frettolose.

Il decreto ha anche un impatto diretto sulle azioni dei call center: ogni contratto concluso senza il rispetto delle regole può perdere valore, con conseguenze economiche dirette, e spetterà al professionista dimostrare che il contatto è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto è esposto a invalidazione.

L’obbligo dei numeri identificabili

A completare il quadro di tutela contro offerte ingannevoli e le pratiche aggressive arriva un’altra regola: gli operatori che contattano i consumatori per offerte di luce e gas devono utilizzare numeri di telefono chiaramente identificabili: stop a chiamate da numerazioni anonime o non riconducibili in modo diretto al soggetto che propone il contratto.

Va da sé che rendere visibile l’identità del chiamante permette al consumatore di capire immediatamente chi lo sta contattando e, soprattutto, di avere un riferimento chiaro in caso di segnalazioni o contestazioni, azione che facilita anche nell’identificazione di casi di phishing e smishing. I numeri utilizzati per attività non conformi possono essere segnalati e sottoposti a verifiche, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione. Basterà per limitare i danni?